PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È prevista la concessione di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nelle attività di produzione cinematografica, secondo i seguenti criteri:

          a) riconoscimento alle persone fisiche e alle persone giuridiche che investono nella produzione di opere cinematografiche di un credito d'imposta per un ammontare non superiore al 50 per cento dell'investimento effettuato;

          b) obbligo per le imprese di produzione che beneficiano del credito d'imposta di cui alla lettera a) di utilizzare il 100 per cento delle relative risorse nel territorio nazionale, impiegando manodopera italiana e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione;

          c) il credito d'imposta non può in ogni caso eccedere la somma di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

      2. È prevista, altresì, in favore delle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, nonché delle imprese di esercizio, la concessione di incentivi fiscali sotto forma di crediti d'imposta a valere sugli investimenti effettuati per la produzione, la distribuzione e l'esercizio, secondo i seguenti criteri:

          a) un credito d'imposta, per le imprese di produzione cinematografica, non superiore al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, a condizione che le spese di produzione siano effettuate in Italia;

          b) un credito d'imposta, per le imprese di distribuzione cinematografica, pari al 20 per cento delle spese complessivamente

 

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sostenute per la distribuzione di opere riconosciute di interesse culturale;

          c) un credito d'imposta, per le imprese di esercizio cinematografico, non superiore al 50 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle sale cinematografiche esistenti nonché per l'apertura di nuove sale cinematografiche.

Art. 2.

      1. In favore delle imprese di produzione nazionali che prestano servizi di produzione esecutiva sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, su incarico di committenti esteri, sono previsti incentivi fiscali, sotto forma di credito d'imposta, condizionati al sostenimento in Italia dalle spese di produzione, direttamente o indirettamente ad opera dei suddetti committenti esteri.
      2. Le regioni, nell'ambito delle attività di promozione dei rispettivi territori, prevedono, in favore delle imprese di cui al comma 1, la concessione di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai sensi del medesimo comma.

Art. 3.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri, i criteri e le modalità del riconoscimento e della concessione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 1 e 2.